Le nuove procedure edilizie dopo i decreti SCIA 1 SCIA 2
- Autore/i.................: Di Nicola Mario
- Anno Edizione......: 2017
- EAN.........................: 9788891619167
- Editore....................: Maggioli Editore
- Collana...................: Edilizia & urbanistica
- Pagine.....................: 158
22,00 €
Tasse incluse
Il manuale illustra le modifiche introdotte dai Decreti n. 222, n. 126 e n. 127 del 2016 (SCIA 1 e SCIA 2) alle procedure edilizie. Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 modifica radicalmente l'attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori asseverata, la disciplina dell'agibilità; introduce la super SCIA in luogo della super DIA; modifica lo sportello unico per l'edilizia, il regime del permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività; adegua le norme del testo unico per l'edilizia alle modifiche intervenute con tale provvedimento. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 sostituisce integralmente la disciplina della conferenza di servizi: articolo 14 "Conferenze di servizi"; articolo 14-bis "Conferenza semplificata"; articolo 14-ter "Conferenza simultanea"; articolo 14-quater "Decisione della conferenza di servizi"; articolo 14-quinquies "Rimedi per le amministrazioni dissenzienti". Inoltre dispone il coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi attraverso le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativamente allo sportello unico per l'edilizia e alle procedure per il rilascio del permesso di costruire. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 modifica notevolmente la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'introduzione di due nuovi articoli: articolo 18-bis "Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni"; articolo 19-bis "Concentrazione dei regimi amministrativi"; modifica i seguenti articoli: 19 "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA"; 20 "Silenzio assenso"; 21 "Disposizioni sanzionatorie"; 29 "Ambito di applicazione della legge".
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